In virtù di quanto stabilito dall’art.157 del D. Lgs n. 297 del 1994, che recita quanto segue:
“Divieto commercio libri di testo
1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.”
Si ricorda a tutti i docenti il divieto assoluto di aderire a forniture di sussidi con raccolte di denaro da parte delle famiglie, anche se affidate ai rappresentanti di classe, per l’acquisto di libri presso eventuali rappresentanti che propongano l’acquisto con risparmio sui costi di copertina.
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